Insieme alla richiesta di pubblicazioni rilasciata dal parroco, i futuri sposi devono necessariamente richiedere anche le pubblicazioni civili nel Comune di residenza di uno dei due.
Il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto cattolico è regolato in conformità del Concordato con la Santa Sede e delle leggi speciali sulla materia.
Il matrimonio dei culti acattolici è sottoposto alla disciplina del Codice civile per quanto attiene alle formalità preliminari e alle condizioni sostanziali per la sua validità, mentre la celebrazione di esso è regolata da apposite intese.
La pubblicazione di matrimonio è una forma di pubblicità-notizia che ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate.
Questo perché chi ne abbia interesse (possono essere solo i terzi legittimati) e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio possa opporsi alla celebrazione.
L'atto di pubblicazione rimane affisso all'Albo pretorio per un periodo di 8 giorni consecutivi e resta depositato nell'Ufficio per ulteriori 4 giorni per eventuali opposizioni.
Le pubblicazioni restano affisse per 8 giorni consecutivi, presso l'Albo Pretorio on line.
Per poter contrarre matrimonio religioso è necessario recarsi in parrocchia e richiedere le pubblicazioni al Parroco o il Ministro del Culto, davanti ai quali avverrà la celebrazione e contemporaneamente occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune ove una delle due parti è residente.