Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, della Legge 4 aprile 1956, n. 212, nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda;
Ai sensi dell’art. l, comma 3, lettera b), del decreto-legge n. 7/2024, in occasione delle consultazioni di giugno, che vedono un anticipo dell’apertura dei seggi al sabato, si considera giorno della votazione quello della domenica;
Il cosiddetto “silenzio elettorale” scatta, pertanto, alla mezzanotte di venerdì 7 giugno e, quindi, da sabato 8 a domenica 9 giugno 2024 sono vietati i comizi e ogni altra forma di propaganda elettorale.
Si allega circolare n. 32/Elett. 2024 della Prefettura UTG di Napoli relativa alla disciplina del silenzio elettorale.